STATUTO DEL COMUNE
DI
GIGNESE
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1
Principi fondamentali
- La comunità di Gignese è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
- L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
Art. 2
Finalità
- Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
- Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
- La sfera di governo dei Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione
- Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
- Il Comune concorre alla determinazione degli obbiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
- I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Comunità Montana e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
- Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.
Art. 4
Territorio e sede comunale
- La circoscrizione dei Comune è costituita da Gignese Capoluogo, dalle frazioni Nocco e Vezzo e dall'agglomerato Alpino, storicamente riconosciute dalla comunità.
- Il territorio dei Comune si estende per kmq 15 confinante con i Comuni di Stresa, Brovello Carpugnino ed Armeno.
- Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Gignese Capoluogo.
- Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi dei tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede previa comunicazione con adeguati mezzi di informazione.
- La modifica della denominazione delle borgate o frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.
Art. 5
Albo pretorio
- Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dal lo Statuto e dai Regolamenti.
- La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
- Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi di un Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Art. 6
Stemma e gonfalone
- Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con i nome Gignese e con lo stemma concesso con regio decreto 23 luglio 1937.
- Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze accompagnato dal Sindaco, si può esibire H gonfalone comunale nella foggia storicamente in uso nel nostro Comune.
- L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Titolo I
ORGANI ELETTIVI
Art. 7
Organi
- Sono organi elettivi dei Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
Art. 8
Consiglio comunale
- Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo amministrativo generale ed esercita il controllo politico-amministrativo.
- Il Consiglio, costituito in conformità della legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
Art. 9
Competenze ed attribuzioni
- Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
- Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
- Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
- Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
- Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
Art. 10
Sessioni e convocazione
- L'attività dei Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
- Sono sessioni ordinarie quelle convocate nei mesi di giugno ed ottobre.
- Ai fini della convocazione sono, comunque, ordinarie le sedute nelle quali vengono approvati il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'esercizio precedente.
- Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine dei giorno, sentita la Giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le norme dei Regolamento.
- Gli adempimenti previsti al comma 4, in caso di rimozione o decesso dei Sindaco, sono assolti dal Consigliere anziano.
Art. 11
Commissioni
- Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee e speciali.
- Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto dei criterio proporzionale tra maggioranza e minoranza. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
- Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
- Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco egli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano.
Art. 12
Attribuzioni
- Compito principale delle commissioni "permanenti" è l'esame preparatorio degli atti deliberativi dei Consiglio, al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
- Compito delle commissioni "temporanee" e di quelle "speciali" è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
- La nomina dei Presidente della commissione è riservata al Consiglio comunale.
- Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi dei Comune;
- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.
Art. 13
Consiglieri
- La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
- Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere comunale che ha riportato più voti al momento delle elezioni dei Consiglio.
- Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al Sindaco, che deve includerle nell'ordine dei giorno della prima seduta dei Consiglio. Le dimissioni sono efficaci dalla loro presentazione e sono irrevocabili dalla presa d'atto dei Consiglio.
Art. 14
Diritti e doveri dei Consiglieri
- Le modalità e le forme di esercizio dei diritto di iniziativa o di controllo dei Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinate dal Regolamento.
- L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sullo stesso, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza dei principio dei giusto procedimento.
- Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
Art. 15
Gruppi consiliari
- I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà e nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
- Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
Art. 16
Giunta comunale
- La Giunta è l'organo di governo dei Comune.
- Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
- Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e della finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
- Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.
Art. 17
Elezione e prerogative
- La Giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico presentato al Segretario dei Comune prima dell'adunanza dei Consiglio.
- Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
- Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.
- Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.
Art. 18
Composizione
- La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da n. 4 Assessori.
- N. 2 Assessori potranno essere nominati tra cittadini non Consiglieri, purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.
- Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
Art. 19
Funzionamento della Giunta
- La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine dei giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
- Le modalità di convocazione e dì funzionamento sono stabilite da apposito Regolamento.
Art. 20
Attribuzioni
- Alla Giunta comunale,compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale e ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva dei Consiglio.
- La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
- La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
- propone al Consiglio i Regolamenti;
- approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio;
- elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni dei Consiglio;
- assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;
- definisce condizioni per accordi ed approva convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere, servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari;
- elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
- nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
- adotta provvedimenti di assunzione, di cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni dei personale comunale, non riservati ad altri organi;
- propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone;
- dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
- esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
- approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa dei Consiglio;
- riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.
- La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
- decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
- fissa, ai sensi dei Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale.
Art. 21
Deliberazioni degli organi collegiali
- Gli organi collegiali deliberano validamente don l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
- Tutte le deliberazioni sono assunte, dì regola, con votazione palese. Sono da assumere a voto segreto le de liberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sul l'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
- Le sedute dei Consiglio e delle commissioni consigliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "sede privata".
- L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute dei Consiglio e della Giunta, sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente dei collegio nominato dal Presidente.
- I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal componente più anziano di età fra i presenti.
Art. 22
Sindaco
- Il Sindaco è il capo dei governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.
- Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
- La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
- Al Sindaco, oltre Alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse con l'ufficio.
Art. 23
Attribuzioni di amministrazione
- Il Sindaco:
- ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa dei Comune;
- coordina e stimola l'attività dei singoli Assessori;
- può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- impartisce direttive generali al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- ha facoltà di delega;
- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge sentita la Giunta comunale;
- può concludere accordi con i soggetti interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale dei provvedimento finanziario;
- adotta ordinanze ordinarie;
- rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alle competenze comunali;
- sentita la Giunta assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
- adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta e dei Segretario comunale;
- determina, secondo la procedura prevista dall'art. 36 legge 142190, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali;
- fa pervenire all'ufficio dei Segretario comunale l'atto di dimissioni, perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta.
Art. 24
Attribuzioni di vigilanza
- Il Sindaco:
- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- promuove direttamente o avvalendosi dei Segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dei Comune;
- compie gli atti conservativi dei diritti dei Comune;
- può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le istituzioni e le Società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e,ne informa il Consiglio comunale;
- collabora con il Revisore dei conti dei Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con i principi attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 25
Attribuzioni di organizzazione
- Il Sindaco:
- stabilisce gli argomenti all'ordine dei giorno delle sedute e dispone la convocazione dei Consiglio comunale e lo presiede ai sensi dei Regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri provvede alla convocazione;
- convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dai Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge;
- propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede;
- ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni, ad uno o più Assessori (e/o Consiglieri comunali);
- riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
Art. 26
Vicesindaco
- Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza od impedimento e che a tale funzione viene designato nel documento programmatico.
- Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento dei Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive dei Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dalla età.
- Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.
Titolo II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
Capo I
SEGRETARIO COMUNALE
Art. 27
Principi e criteri fondamentali di gestione
- Il Segretario comunale è il titolare dell'Ufficio di Segreteria. Svolge le proprie funzioni con autonomia e senza vincolo di rapporto gerarchico.
- Dipende dal Sindaco esclusivamente in ordine alle direttive che gli può impartire per il raggiungimento dei fini contenuti negli atti di indirizzo e di programmazione approvati dal Consiglio comunale, di amministrazione attiva approvati dalla Giunta, nonché in ordine agli atti di cui il Sindaco stesso è titolare quale vertice dell'Amministrazione o quale rappresentante di governo.
- Il Segretario dirige gli uffici e i servizi dell'Ente nonché il personale ad essi assegnato. Svolge funzioni di direzione direttamente o tramite 4e figure apicali della struttura organica dell'Ente che a lui dipendono collegate da un rapporto gerarchico-disciplinare.
- Osserva nello svolgimento delle proprie funzioni i principi di imparzialità e legalità e vigila affinché ai medesimi principi si attengano le strutture burocratico-amministrative dell'Ente, fornendo altresì agli organi politico-amministrativi il proprio imparziale giudizio legale in ordine all'adozione degli atti degli organi collegiali di governo.
Art. 28
Funzioni istituzionali
- Svolge direttamente tali funzioni in relazione ai lavori delle Assemblee consiliari e della Giunta, garantendo la fede pubblica con la sottoscrizione dei verbali delle riunioni.
- Riceve e istruisce sotto l'aspetto giuridico-formale gli atti di dimissioni degli organi, le proposte di governo, le mozioni di sfiducia costruttiva.
Art. 29
Funzioni di garanzia
- Svolge le funzioni procedurali relative alla trasmissione degli atti agli organi di controllo, ai capigruppo, al Prefetto.
- E' responsabile della pubblicazione di tutti gli atti per i quali è richiesta. Per il materiale esercizio della funzione presso gli Albi comunali si avvale dei Messi e attesta, su loro relazione, l'avvenuta pubblicazione. Sottoscrive direttamente i documenti soggetti a pubblicazione anche in forma speciale e relativi al procedimento di formazione di atti amministrativi.
- Presiede le commissioni previste per i concorsi e le prove di assunzione dei personale. Presiede inoltre le gare pubbliche da tenersi per l'appalto di opere, di pubbliche forniture, per la concessione di costruzione e/o gestione di opere pubbliche, per la concessione di pubblici servizi, nonché per la vendita e l'affitto di beni. I n questa veste è responsabile di tutte le procedure esecutive degli atti di amministrazione attiva assunti dagli organi collegiali dell'Ente in merito all'avvio dei relativi procedimenti. I Regolamenti disciplinano le modalità attuative.
- Svolge la funzione notarile nei casi e secondo le norme fissate dalla legge.
- è il responsabile generale della tenuta e conservazione di tutti gli atti amministrativi formati elo giacenti nel Comune. Si avvale per l'esercizio di tale funzione delle figure apicali presenti nella struttura dell'Ente, in relazione alle materie di competenza dei singoli uffici. Garantisce l'esercizio dei diritto di visione degli atti, autorizza il rilascio delle relative copie in armonia con il Regolamento che disciplina la materia ed in osservanza dei divieti posti ai sensi dell'art. 7 terzo comma della legge 142190.
Art. 30
Funzioni giuridico-consultive
- Sulla base delle proposte pervenute al proprio ufficio, istruisce tutte le deliberazioni di competenza della Giunta e dei Consiglio, esprimendo il proprio parere in merito alla legittimità dell'atto proposto. Nei casi necessari acquisisce i pareri di competenza redatti sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile. Può sempre richiedere che detti pareri siano espressi in relazione a specifici aspetti tecnici eventualmente non contemplati nel parere già espresso.
- Qualora richiesto fornisce all'Amministrazione e agli uffici, sulla materia di competenza, pareri giuridico-amministrativi. Può esprimere tali pareri anche in forma propositiva assumendo l'iniziativa.
Art. 31
Funzioni di gestione e direzione
- Esercita le funzioni di direzione e di organizzazione mediante istruzioni, circolari esplicative e di indirizzo, ordini di servizio. Finalizza l'esercizio di dette funzioni all'ottimale impiego dei personale in relazione alle esigenze dell'Ente. Nel rispetto delle normative vigenti adotta provvedimenti in materia di mobilità infrarea, lavoro straordinario, congedi ordinari, missioni, permessi, aspettative, richiami e censure. Promuove inoltre l'adozione di provvedimenti in materia di articolazione degli orari, di mobilità infrarea e quelli disciplinari di competenza della prevista commissione. Adotta inoltre tutti i restanti atti relativi all'esercizio della vigilanza generale sull'attività dei personale.
- Sulla base delle indicazioni e degli indirizzi forniti dall'Amministrazione, redige e/o coordina la redazione da parte degli uffici degli atti amministrativi a contenuto programmatorio.
- Liquida le spese impegnate ed autorizzate, i rimborsi e gli sgravi dei tributi e delle entrate indebite ed inesigibili. Autorizza i pagamenti e gli incassi sottoscrivendo insieme al responsabile di contabilità i relativi ordinativi. Attiva i provvedimenti di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali ed assimilate. Svolge le funzioni predette secondo le modalità fissate.
- E' responsabile di ogni adempimento procedurale relativo all'attuazione degli atti deliberativi assunti dagli organi collegiali dell'Ente, nonché delle procedure relative agli atti per i quali possiede competenze alla loro emanazione in virtù di leggi, dei presente Statuto e dei Regolamenti. In caso di opportunità o di accertato inadempimento può avocare a sé l'esecuzione delle procedure affidate ai singoli uffici e relative a tutte le restanti fattispecie procedimentali.
- Nelle materie per le quali possiede competenza è responsabile dell'emanazione degli atti finali. Nei restanti casi svolge la funzione qualora all'uopo lo Statuto e la legge non hanno individuato altro organo responsabile.
Capo II
UFFICI
Art. 32
Principi strutturali ed organizzativi
- L'amministrazione dei Comune si attua mediante un'attività per obbiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
- organizzazione dei lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obbiettivo e per programmi;
- analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e dei grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione dei lavoro e massima flessibilità delle strutture e dei personale.
- fl Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.
Art. 33
Struttura
- L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme dei Regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obbiettivi assegnati.
Art. 34
Personale
- Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni dei personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
- La disciplina dei personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
- Il Regolamento dello stato giuridico ed economico dei personale disciplina in particolare:
- struttura organizzativo-funzionale;
- dotazione organica;
- modalità di assunzione e cessazione dei servizio;
- diritti, doveri, e sanzioni;
- modalità organizzative della commissione di disciplina;
- trattamento economico.
Titolo III
SERVIZI
Art. 35
Forme di gestione
- L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obbiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privatività dei Comune, ai sensi di legge.
- La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
- Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di Aziende, di Consorzio e di Società a prevalente capitale locale pubblico.
- Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione o Consorzio.
- Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme dì informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
- Il Consiglio comunale delega alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.
Art. 36
Gestione In economia
- L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi Regolamenti.
Art. 37
Azienda speciale
- Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di Aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
- L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri Regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle Aziende.
- Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
Art. 38
Istituzione
- Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell'organizzazione della attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
- Il Regolamento di cui al precedente comma 1 determina altresì, la dotazione organica dei personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
- Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con il rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
- Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame dei bilancio preventivo e dei rendiconto consuntivo dei l'istituzione.
- Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio dì amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
Art. 39
Il Consiglio di amministrazione
- Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
- Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
- Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.
Art. 40
Il Presidente
- Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti dei Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta dei Consiglio di amministrazione.
Art. 41
Il Direttore
- Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal Regolamento.
- Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile dei personale, garantisce le funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare i'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.
Art. 42
Nomina e revoca
- Gli amministratori delle Aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obbiettivi da raggiungere.
- Il documento proposto, sottoscritto da almeno 115 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario dei Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
- Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata dei Sindaco, o di 115 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla foro sostituzione.
Art. 43
Società a prevalente capitale locale pubblico
- Negli Statuti delle Società per azioni a prevalente capitale pubblico devono essere previste le forme dì raccordo e collegamento tra le Società stesse ed il Comune.
Art. 44
Gestione associata del servizi e delle funzioni
- Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dai-la legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obbiettivi da raggiungere.
Titolo IV
CONTROLLO INTERNO
Art. 45
Principi e criteri
- Il Bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre ai controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione dei Comune.
- L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economicofinanziaria dell'Ente. è facoltà dei Consiglio richiedere agli organi e agii uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agii aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
- Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei Revisore dei conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle Società per azioni e dei presente Statuto.
- Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.
Art. 46
Revisore dei conto
- Il Revisore dei conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
- Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto. compatibili, le norme dei Codice Civile relative ai Sindaci delle S.p.A.
- Nell'esercizio delle funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
Parte II
ORDINAMENTO FUNZIONALE
Titolo I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
Capo I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Art. 47
Organizzazione sovracomunale
- Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tenendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
Capo II
FORME COLLABORATIVE
Art. 48
Principio di cooperazione
- L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obbiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi di interesse e di cooperazione.
Art. 49
Convenzioni
- Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro Enti strumentali.
- Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 50
Consorzi
- Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione dei Consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di Azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.
- La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma dei precedente articolo 49, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali dei Consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti.
- Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto dei Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le Aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
- Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
Art. 51
Unione di Comuni
- In attuazione dei principio di cui al precedente articolo 48 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni dì Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
- Il Comune può proporre la trasformazione delle Comunità Montane in unione di Comuni in previsione della fusione dei Comuni costituenti tali Enti.
Art. 52
Accordi di programma
- Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
- L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
- determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
- assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
- Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti dei Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo Statuto.
Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 53
Partecipazione
- Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza
- Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
- Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
- L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
Capo I
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
Art. 54
Interventi nel procedimento amministrativo
- I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai Regolamenti comunali.
- La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
- Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
- Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione dei responsabile dei procedimento.
- Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
- Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione dei provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto dei procedimento.
- Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accogli mento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
- Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
- Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
- I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti dei procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.
- La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimento.
Art. 55
Istanze
- I cittadini, le Associazioni, i Comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere ai Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
- La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni e massimo di giorni 60 dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
- Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.
Art. 56
Petizioni
- Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
- Il Regolamento di cui al comma 3 dell'art. 55 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento dei Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire alla indicazione, contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, li provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
- La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni trenta dalla presentazione.
- Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco dei ritardo e provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine dei giorno della prima seduta dei Consiglio.
- La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
Art. 57
Proposte
- I cittadini, residenti e villeggianti, singoli o associati, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro trenta giorni successivi all'organo competente, corredate dei parere dei responsabili dei servizi interessati e dei Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
- L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.
- Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento dei pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
Capo II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
Art. 58
Principi generali
- Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 64; l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
- I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.
Art. 59
Associazioni
- La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le Associazioni che operano sul territorio.
- Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle Associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.
Art. 60
Organismi di partecipazione
- Il Comune promuove e tutela la varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
- L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione. degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
- Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.
Art. 61
Incentivazione
- Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziario-patrimoniale, che tecnicoprofessionale e organizzativa, secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento.
Art. 62
Partecipazione alle commissioni
- Le commissioni consiliari, su richiesta delle Associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.
Capo III
REFERENDUM E DIRITTI DI ACCESSO
Art. 63
Referendum
- Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
- Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
- Soggetti promotori dei referendum possono essere:
- il 51% dei corpo elettorale;
- il Consiglio comunale.
- li Consiglio comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
Art. 64
Effetti dei referendum
- Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultato da parte dei Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
- Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
Art. 65
Diritto di accesso
- Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
- Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
- li Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Art. 66
Diritto di informazione
- Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle Aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
- L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
- L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
- La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
- Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.
Capo IV
DIFENSORE CIVICO
Art. 67
Difensore civico della Comunità Montana
- Il Consiglio comunale può valutare, previa intesa con la Comunità Montana, che il Difensore civico venga eletto, d'accordo con tutti i Comuni della circoscrizione, dal Consiglio della Comunità ed assolve le sue funzioni per tutti i cittadini della Comunità Montana.
Titolo III
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 68
Statuto
- Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi dei Comune.
- E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 33% dei corpo elettorale per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
- Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
Art. 69
Regolamenti
- Il Comune emana Regolamenti:
- nelle materie ad essi domandate dalla legge o dallo Statuto;
- in tutte le altre materia di competenza,comunale.
- Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali; la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
- Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
- L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 57 dei presente Statuto.
- Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
- I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo la adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 70
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
- Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e dello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Art. 71
Ordinanze
- Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
- Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
- Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
- Il Sindaco emana altresì, nei rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati; la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
- In caso di assenza dei Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi dei presente Statuto.
- Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3.
Art. 72
Entrata In vigore dello Statuto
- Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
- Il Consiglio approva entro un anno i Regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la legge e lo Statuto.






