Permesso di costruire:
L’inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dal rilascio del permesso di costruire; entro tale termine il titolare del permesso di costruire deve aver intrapreso opere tali da evidenziare l'effettiva volontà di realizzare il manufatto, quali ad esempio l'innalzamento di elementi portanti, l'elevazione di muri o l'esecuzione di scavi coordinati al getto di fondazioni del costruendo edificio
essere previamente comunicato all’Amministrazione comunale di competenza.
Scia:
L’inizio lavori avviene contestualmente al deposito della Scia senza necessità di ulteriore comunicazione.
Cila:
Per gli interventi soggetti a Cila non deve essere depositata né la comunicazione di inizio dei lavori né la comunicazione di fine dei lavori. Tali interventi possono avere inizio con il deposito della comunicazione. Se iniziati senza la preventiva comunicazione al comune è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da versare al comune competente pari a Euro 1.000,00, ridotta di due terzi e pertanto è pari ad Euro 333,00 se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.