A chi è rivolto

Tutti i contribuenti possono beneficiare del ravvedimento operoso a meno che, per l’imposta dovuta, non siano state recapitate formalmente notifiche di atti di liquidazione o di accertamento.

Descrizione

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati provvedendo spontaneamente alla rimozione formale della violazione commessa (ove necessario, come ad esempio per le violazioni di natura dichiarativa) e al pagamento:
- dell’imposta dovuta
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
- della sanzione in misura ridotta.

Come fare

E' possibile provvedere al calcolo attraverso il servizio calcolo IMU online, accedendo all'apposita sezione.


Cosa serve

I Contribuenti in caso di errori, omissioni e versamenti carenti possono regolarizzare gli stessi eseguendo spontaneamente il pagamento:
  • dell’imposta dovuta
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
  • della sanzione in misura ridotta
  • come indicato in precedenza

Cosa si ottiene

La regolarizzazione della posizione contributiva.

Tempi e scadenze

La sanzione ridotta è pari a:

-> a 1/10 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza
-> a 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore
-> a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore
-> a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore
-> a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore
-> a 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), ad eccezione dei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale
-> a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

Se la violazione consiste nell’omesso o tardivo versamento di imposte, la sanzione su cui applicare le riduzioni previste in caso di ravvedimento è quella indicata dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

La misura di tale sanzione è pari al:
30% dell’imposta, se il versamento è stato omesso oppure se è eseguito con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza
15% dell’imposta, se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 90 giorni
1% per ciascun giorno di ritardo, se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 15 giorni.
Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 del 15%). Se, invece, la regolarizzazione avviene dopo soli due giorni dalla scadenza, la sanzione da versare sarà pari allo 0,2% (1/10 del 2%).


Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tributi

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Regolamento nuova IMU Gignese approvato.pdf [.pdf 203,37 Kb - 29/05/2024 - 09/10/2024]

Contatti

Tributi

Via due Riviere n. 12 - Gignese

032320067

tributi@comune.gignese.vb.it

Unità organizzativa responsabile

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 09/10/2024 13:06:16

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