Informazioni per l'accesso alle riduzioni tariffarie
Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste.
Riferimenti normativi
Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste.
Documenti
AGEVOLAZIONI TARI 2022 UTENZE DOMESTICHE
TARI 2022
SI RENDE NOTO
Che con atto del Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2022 sono state previste AGEVOLAZIONI SULLA TASSA RIFIUTI 2022
BENEFICIARI: UTENZE DOMESTICHE
Riduzione del 50% della parte variabile per i contribuenti in possesso di certificazione ISEE inferiore ad € 20.000,00 ed in regola con i versamenti pregressi.
A pena di decadenza, per l’ottenimento dell’agevolazione, i contribuenti dovranno presentare apposita istanza all’Ufficio protocollo del Comune, utilizzando il modello di istanza allegato entro e non oltre il:
15 luglio 2022
Le istanze devono essere trasmesse al seguente indirizzo e-mail protocollo@comune.gignese.vb.it
SI RENDE NOTO
Che con atto del Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2022 sono state previste AGEVOLAZIONI SULLA TASSA RIFIUTI 2022
BENEFICIARI: UTENZE DOMESTICHE
Riduzione del 50% della parte variabile per i contribuenti in possesso di certificazione ISEE inferiore ad € 20.000,00 ed in regola con i versamenti pregressi.
A pena di decadenza, per l’ottenimento dell’agevolazione, i contribuenti dovranno presentare apposita istanza all’Ufficio protocollo del Comune, utilizzando il modello di istanza allegato entro e non oltre il:
15 luglio 2022
Le istanze devono essere trasmesse al seguente indirizzo e-mail protocollo@comune.gignese.vb.it
Nessuna istanza sarà accolta oltre tale data.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Tributi tel. 032320067 – 0323218110 email ragioneria@comune.gignese.vb.it
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Tributi tel. 032320067 – 0323218110 email ragioneria@comune.gignese.vb.it
Riduzioni TARI
Sono previste riduzioni della Tassa Rifiuti per:
- livelli inferiori di prestazione del servizio (art. 11 del Regolamento TARI)
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 656, della L. 147/2013, la tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 657, della L. 147/2013, nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita
3. La riduzione di cui ai commi precedenti si applica limitatamente al periodo dell’anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 657, della L. 147/2013, nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita
3. La riduzione di cui ai commi precedenti si applica limitatamente al periodo dell’anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.
- particolari condizioni d'uso (art. 12 del Regolamento Tari
1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta per le seguenti fattispecie:
a) unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (luce, acqua, gas e telefono): riduzione del 70%;
b) unità immobiliari adibite a utenze non domestiche sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (luce, acqua, gas e telefono): riduzione del 30%.
c) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso: riduzione del 66,66 per cento;
2. Le riduzioni si applicano anche alle unità immobiliari inserite in condomini ed allacciate al solo contatore idrico condominiale
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di presentazione della dichiarazione, se debitamente documentate.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Le riduzioni di cui alle lettere a), b), c), del comma 1 non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.
a) unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (luce, acqua, gas e telefono): riduzione del 70%;
b) unità immobiliari adibite a utenze non domestiche sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (luce, acqua, gas e telefono): riduzione del 30%.
c) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso: riduzione del 66,66 per cento;
2. Le riduzioni si applicano anche alle unità immobiliari inserite in condomini ed allacciate al solo contatore idrico condominiale
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di presentazione della dichiarazione, se debitamente documentate.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Le riduzioni di cui alle lettere a), b), c), del comma 1 non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.
- per il compostaggio (art. 13 del Regolamento TARI)
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 658, della L. 147/2013, alle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo dovuto per le unità immobiliari presso le quali si trova l’impianto di compostaggio.
2. L’agevolazione sarà concessa a seguito di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione anche in questo caso con decorrenza della cessazione dall’anno successivo.
4. Per le attività agricole e vivaistiche che abbiano avviato, previa autorizzazione secondo la normativa vigente, il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, la tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 5 per cento
2. L’agevolazione sarà concessa a seguito di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione anche in questo caso con decorrenza della cessazione dall’anno successivo.
4. Per le attività agricole e vivaistiche che abbiano avviato, previa autorizzazione secondo la normativa vigente, il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, la tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 5 per cento
Ultimo aggiornamento pagina: 23/10/2024 13:45:57