L’art. 49 della L.R. 56/77 prevede che il titolo abilitativo edilizio relativo ad interventi ricadenti su aree o immobili che nelle prescrizioni del PRG sono definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24, è subordinato al parere vincolante di cui all'articolo 7 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), ove non sussistano vincoli che richiedano autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004.
Tale parere ha diversa natura rispetto il parere rilasciato dalla C.L.P. nell’ambito del procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Nella richiesta di autorizzazione paesaggistica NON deve essere richiesto anche il parere ex art. 49 della L.R.56/77.